FNOVI denuncia le prestazioni professionali medico veterinarie erogate da aziende mangimistiche o produttrici di farmaci ed integratori
Grande interesse è stato registrato a Torino – in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale FNOVI – per l’intervento del Prof. Avv. Giuseppe Colavitti, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli studi dell’Aquila nonché Professore a contratto di Diritto dell’economia nella Università LUISS-Guido Carli di Roma, autore del parere reso alla Federazione che da tempo è attiva per contrastare la prassi che vede aziende mangimistiche, o produttrici di farmaci e integratori, o distributrici di seme fornire prestazioni veterinarie come bonus o incentivo sull’acquisto del mangime o altri prodotti.
Nel corso dell’intervista rilasciata al termina del suo intervento il Prof. Avv. Colavitti ha sottolineato che le pratiche in commento sono distorsive delle corrette dinamiche di mercato “chi riceve le prestazioni deve avere molto chiaro ‘chi’ sta facendo ‘cosa’ … il mestiere dei medici veterinari deve essere fatto dai medici veterinari. Solo così gli assistiti hanno quell’alto livello di protezione, e quelle levate garanzie che l’ordinamento ha scelto a fronte di un settore di mercato dove sono coinvolti valori fondamentali: e qui è coinvolto il diritto alla salute. Il controllo del ciclo di produzione degli alimenti di origine animale ha a che vedere, con tutta evidenza, con il diritto alla salute che è protetto dall’art. 32 della Costituzione”.
Nel prosieguo dell’intervista il legale ha poi chiarito le differenze, sotto il profilo giuridico, tra le prestazioni erogate dai professionisti e quelle dispensate da aziende operanti nel comparto commerciale, sottolineando come il tutto si traduca in una minore tutela per l’allevatore. A fronte di una responsabilità giuridica delle aziende limitata al patrimonio conferito, il professionista iscritto nell’Albo professionale ha una responsabilità giuridica più severa: oltre a quella ordinaria civile e penale, anche quella disciplinare.
Per il Prof. Avv. Colavitti occorre che il settore di mercato di cui si discute si caratterizzi per l’interlocuzione diretta tra l’assistito ed il medico veterinario.
Laddove la posizione del professionista non assumesse un autonomo rilievo giuridico, ma scomparisse in favore invece di una situazione di rapporto tra l’azienda fornitrice di prodotti e l’allevatore, numerose sarebbero inoltre le violazioni del Codice Deontologico che deriverebbero dal suo comportamento che potrebbe essere valutato gravemente compromesso sotto il profilo della indipendenza ed autonomia.
Alla domanda su quali correttivi possano essere messi in atto, il legale ha commentato che sono esperibili azioni sia in sede penale che civile per i casi più gravi e, soprattutto, per quelli più documentabili.
“Oltre a queste iniziative più strettamente legali – ha aggiunto – credo ci sia un problema culturale di fondo: sia l’Ordine professionale, ma forse anche il Ministero della Salute, dovrebbero fare uno sforzo per aumentare la consapevolezza nella società che il tema della sicurezza alimentare e quello del corretto esercizio della professione del medico veterinario siano interessi di tutti: non solo dei medici veterinari ma anche e soprattutto dei fruitori delle loro prestazioni”.
In argomento vedi anche la sintesi del parere rilasciato dal Prof. Avv. Giuseppe Colavitti pubblicata sul n. 5 di ‘30giorni’ Torino –
Fonte: Ufficio stampa FNOVI