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DECRETO FENTANIL- DECRETO 15 SETTEMBRE 2026 :DEFINIZIONE DELLE MISURE MINIME UNIFORMI PER LA SICUREZZA, CUSTODIA, TRACCIABILITA’ E GESTIONE DEI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, AD USO UMANO E VETERIANRIO, DETENUTI O UTILIZZATI NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

E’ in vigore il Decreto Fentanyl. Adeguamento entro Natale per le strutture veterinarie. Esclusi studi e ambulatori che detengono giornalmente un numero di confezioni “inferiore a sette”. Novanta giorni per mettere in pratica le procedure di sicurezza, custodia e tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Le strutture veterinarie nel decreto– Il decreto (articolo 2) si applica anche alle strutture veterinarie autorizzate che detengono o impiegano i medicinali stupefacenti o psicotropi.  Sono escluse dall’applicazione del decreto le strutture veterinarie classificate come studi e come ambulatori dall’Accordo Stato Regioni del 26 novembre 2003, ma solo se detengono giornalmente una quantità di confezioni di medicinali stupefacenti “inferiore a sette”. Quali sostanze– Le misure minime di sicurezza e di gestione definite dal decreto si applicano ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, riportati nella tabella dei medicinali sezioni A, B, C allegate al Testo Unico degli Stupefacenti (DPR 309/1990) ad uso umano e veterinario. i– Le strutture veterinarie che rientrano nel campo di applicazione del decreto “provvedono agli adempimenti e pongono in atto le procedure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” del decreto, a decorrere dal 26 settembre.

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